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Responsabilità medica e onere della prova

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Data pubblicazione

 

Uno degli ambiti più delicati della responsabilità contrattuale è quello che concerne il risarcimento del danno patito in occasione di interventi medici / chirurgici o in conseguenza di una degenza ospedaliera.

Dopo aver chiarito la natura contrattuale di codesta responsabilità (c.d. contratto di spedalità, approfondiremo la questione in un futuro articolo), la Suprema Corte è intervenuta a disciplinare il riaparto dell'onere probatorio fra il paziente danneggiato ed il medico / la struttura ospedaliera: "nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile" (Cass. civ. Sez. III, 09.10.2012, n. 17143, in CED Cassazione 2012).

L'attuale orientamento della Cassazione giova senz'altro al paziente infortunato, il quale viene esonerato dall'onere di provare la condotta colpevole del medico / dell'ospedale, sui quali - viceversa - graverà l'onere di aver agito correttamente.

La scelta appare senz'altro condivisibile, posto che le competenze mediche del (presunto) responsabile del sinistro gli consentiranno una prova a discarico senz'altro più agevole rispetto all'opposto onere cui dovrebbe far fronte il paziente danneggiato.

 

 

Avv. Pietro Lucchini
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