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Essenzialità del termine

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Data pubblicazione

 

Alcuni rapporti contrattuali prevedono che entrambe le parti eseguano le proprie prestazioni contestualmente al loro perfezionamento: lo sperimentiamo, magari senza rendercene conto, più e più volte ogni giorno quando acquistiamo un bene in un negozio, quando facciamo la spesa, quando timbriamo il biglietto del tram etc.

Altre volte, invece, è stabilito (per una o per entrambe le parti), un termine dilatorio per l'esecuzione della propria prestazione: l'esempio tipico è la sottoscrizione di un contratto preliminare (ad esempio, di compravendita immobiliare) con fissazione di un termine entro il quale dev'essere sottoscritto il contratto definitivo.

In questi casi, l'aspetto più delicato riguarda la valutazione dell'essenzialità del termine pattuito, posto che solo in ipotesi di essenzialità la parte che non esegue tempestivamente la propria prestazione sarà inadempiente.

Sul punto la Cassazione ha ritenuto che "il termine può ritenersi finale ed essenziale solo qualora le parti in tal modo lo abbiano espressamente considerato, sia pure senza l'uso di formule solenni, o se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un ordinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali e la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del contratto e l'automatica caducazione del relativo vincolo e della detta clausola" (Cass. civ. Sez. I, 11.04.2011, n. 8216 ).

In altre parole, alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, quando una parte contraente ritiene essenziale il termine pattuito per l'esecuzione della prestazione della controparte (esempio di scuola: la sposa che commissiona il proprio abito nuziale), dovrà opportunamente evidenziare nel contratto le ragioni dell'essenzialità.

 

 

 

Avv. Pietro Lucchini
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