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Il procedimento di sfratto può essere avviato anche da parte di uno solo dei comproprietari

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Data pubblicazione

 

In Italia sono tantissimi i privati che scelgono di investire i propri risparmi nell'acquisto di un appartamento da locare (o, come impropriamente si dice nel linguaggio di tutti i giorni, da "affittare").

Può, purtroppo, accadere che l'inquilino prescelto non paghi i canoni pattuiti, oppure che ponga in essere una condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio: sublocando l'appartamento a terzi senza informare i proprietari, etc.).

Cosa fare, in questi casi, quando l'appartamento è di proprietà di una pluralità di persone che, ipoteticamente, non sono d'accordo circa le azioni da avviare nei confronti del conduttore?

La risposta ce la fornisce direttamente la Suprema Corte, la quale ha precisato che non è configurabile alcun litisconsorzio necessario fra i comproprietari, così che ciascuno di essi, autonomamente, potrà avviare il procedimento di sfratto:

"Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice)" (Cass. civ. Sez. III, 22.06.2009, n. 14530, in Mass. Giur. It., 2009 ).

Avv. Pietro Lucchini
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